Forme giuridiche per l’impresa: Introduzione al mondo delle società!
In questa scheda vengono sinteticamente evidenziate le differenze tra l’attività autonoma e quella d’impresa nella sua duplice versione, individuale e societaria.
Il lavoro autonomo: Il lavoratore autonomo, così come descritto nel Codice Civile, è colui che compie, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente.
Le forme di società in cui svolgere un’attività autonoma sono:
- Esercizio di arti e professioni,
- Collaborazione coordinata e continuativa,
- Prestazione occasionale.
Si considera artista o professionista chi svolge un’arte o una professione non come dipendente, ma comunque con carattere di abitualità.
Distinguiamo ancora tra professioni protette, per l’esercizio delle quali è richiesta l’iscrizione preventiva in albi, ordini, elenchi (si pensi all’avvocato, all’architetto, al commercialista…), subordinata di norma al superamento di un esame di stato, e professioni libere per le quali non è richiesta alcuna iscrizione (artisti, consulenti, ecc.).
Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre sapere:
- Aprire partita IVA;
- Iscriversi all’INPS, o ad altre casse specifiche per le professioni protette,
- Versarvi i contributi previdenziali;
- Tenere una regolare contabilità
- Dichiarare i redditi percepiti.
La seconda forma del lavoro autonomo è rappresentata dalla collaborazione coordinata e continuativa, un’attività lavorativa prestata senza vincolo di subordinazione, ma comunque in modo continuativo.
A differenza del lavoro dipendente in questo caso non si viene assunti dal datore di lavoro, ma si presta la propria opera secondo quanto concordato con il committente. Attualmente questa forma è sostituita dal Contratto a progetto.
Dal punto di vista fiscale e previdenziale:
- Non è necessaria l’apertura della partita IVA;
- Viene trattenuta direttamente dal committente una ritenuta d’acconto ai fini IRPEF pari al 20% dei compensi;
- È necessaria l’iscrizione all’INPS e il versamento ai fini previdenziali (attualmente, l’aliquota per chi non è già iscritto all’INPS o ad altre casse è del 12%, di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro);
- Deve essere presentata la dichiarazione dei redditi.
Prestazione occasionale
Se invece la prestazione di lavoro è un fatto occasionale, non ripetitivo (es. la distribuzione occasionale di volantini pubblicitari) allora si effettua una prestazione occasionale.
Questa situazione non richiede l’apertura della partita IVA.
È assoggettata alla ritenuta d’acconto del 20%, non richiede iscrizioni o versamenti previdenziali, ma esiste comunque l’obbligo di dichiarazione dei redditi.
L’art. 2082 del Codice Civile definisce imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Perché si possa parlare di impresa l’imprenditore deve operare sul mercato
Perché si possa parlare di impresa deve, innanzitutto, esserci un’attività economica, ovvero l’imprenditore deve operare sul mercato (ad esempio è imprenditore agricolo chi coltiva il terreno e vende i prodotti che ottiene al mercato, mentre non lo è chi produce solamente per il suo consumo).
Poi necessario che l’attività sia svolta in maniera professionale, cioè in modo abituale o periodico (come, ad esempio, il lavoro di un negoziante, ma anche del gestore uno stabilimento balneare).
Ultimo requisito è l’organizzazione, ovvero la gestione coordinata delle risorse umane, tecniche e finanziarie da parte dell’imprenditore. Esistono diverse forme giuridiche di impresa previste dal codice civile.
Distinguiamo la forma dell’impresa individuale dalle altre forme di società
Distinguiamo innanzitutto la forma dell’impresa individuale (in cui l’imprenditore è uno solo), dalle forme societarie (in cui più persone si uniscono per esercitare insieme l’attività di impresa).
L’impresa individuale fa capo ad una sola persona, che è l’unica responsabile della sua gestione (ad esempio un idraulico, un elettricista, una parrucchiera).
Per lo svolgimento dell’attività l’impresa individuale può avvalersi di dipendenti e/o collaboratori.
Se il titolare gestisce l’attività con la collaborazione dei propri familiari (coadiuvanti) può dar vita ad una impresa familiare.
In questo caso al titolare spetta almeno il 51% dell’utile, mentre il coadiuvante ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e alla divisione degli utili in rapporto al lavoro prestato.
Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre:
- Richiedere eventuali licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc.;
- Aprire una posizione IVA;
- Iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- Iscriversi all’INPS ed eventualmente all’INAIL.
Se, invece, due o più persone si accordano per gestire insieme un’attività economica, formano una società la cui costituzione deve avvenire per atto pubblico (ovvero davanti a notaio).
La costituzione di una società offre agli imprenditori il vantaggio di poter unire le forze
La costituzione di una società offre agli imprenditori il vantaggio di poter unire le forze (soprattutto economiche) per la realizzazione dell’attività nonché un minor rischio personale. Le società si dividono in società di persone e società di capitali.
In particolare la prima, in cui la figura dei soci è più importante del capitale da essi conferito, non hanno personalità giuridica, non sono, cioè soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci i quali hanno, di norma, una responsabilità illimitata e solidale di fronte a eventuali problemi della società.
Le società di persone sono:
- La società semplice (la tipologia più diffusa in agricoltura)
- La società in nome collettivo (dove, semplificando, tutti i soci esercitano l’attività imprenditoriale)
- La società in accomandita semplice (in cui alcuni soci esercitano l’attività altri sono apportatori di capitale).
È la società di capitali e non il singolo socio a essere titolare dei diritti e degli obblighi dello svolgimento dell’attività d’impresa.
Le società di capitali hanno personalità giuridica ed è quindi, la società e non il singolo socio, a essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell’attività d’impresa.
Le società di capitali sono:
- La società a responsabilità limitata (la forma più piccola di società di capitali, dove i soci esercitano l’attività ma l’amministrazione può essere affidata anche a non soci);
- La società per azioni (forma giuridica idonea per le imprese che presentano un tasso di rischio ed un volume di investimenti piuttosto elevati).
Un cenno a parte è necessario per le società cooperative che sono società che esercitano attività d’impresa perseguendo uno scopo mutualistico.
Tale scopo si traduce, in concreto, nel fornire beni e servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.
Questo tipo di società infine richiede un numero minimo di soci pari a 9 (ad eccezione della piccola società cooperativa il cui numero di soci può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 8).
Note
- Foto di copertina File (Wikimedia Commons)
- Grafica copertina ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Direttore responsabile presso Nuova Isola.